Statuto

Articolo 1 - Costituzione del gruppo
Si costituisce, con sede in Cordignano, l'Associazione Donatori di Sangue denominata "Gruppo Autonomo Donatori di Sangue". L'Associazione è apartitica, aconfessionale ed esclude qualsiasi fine di lucro. Essa opera in ambito socio-sanitario.

Articolo 2 - Scopi del gruppo
Gli scopi del Gruppo sono:

  • promuovere la formazione di una coscienza trasfusionale sì che ogni cittadino senta il dovere, civico e morale, di donare, almeno una volta all'anno, gratuitamente, anonimamente e volontariamente, il proprio sangue;
  • promuovere ed attuare disposizioni per la valorizzazione del Donatore di Sangue e per la sua tutela nell'esercizio della funzione.

Articolo 3 - Iscrizioni al gruppo
L'iscrizione al Gruppo è aperta a tutti indistintamente.

Articolo 4 - Classificazione dei Soci
Il Gruppo comprende quattro (4) categorie di Soci:

  • Soci Donatori;
  • Soci Emeriti;
  • Soci Sostenitori;
  • Soci Collaboratori.

Articolo 5 - Soci Donatori
Sono Soci Donatori coloro i quali, dopo aver accettato le norme dello statuto e del regolamento del Gruppo, vengono dichiarati fisicamente idonei all'offerta del sangue dal medico responsabile ed abbiano effettuato almeno una (1) donazione. Nessuna quota sociale è da essi dovuta.

Articolo 6 - Soci Emeriti
Sono Soci Emeriti tutti i Donatori che per motivi di salute, di età o altre cause non dipendenti dalla propria volontà, e comunque documentate, debbano cessare l'attività di Donatori di Sangue.

Articolo 7 - Soci Sostenitori
Sono Soci Sostenitori le persone, le società, le aziende, gli enti, gli istituti, ecc. che contribuiscano finanziariamente al funzionamento del Gruppo. La quota minima per aver diritto alla tessera di Socio Sostenitore verrà determinata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Soci Collaboratori
Sono Soci Collaboratori coloro i quali, dopo aver accettato le norme dello statuto e del regolamento del Gruppo, esplichino attività tecniche od amministrative a beneficio del Gruppo stesso.

Articolo 9 - Cessazione del rapporto associativo
La cessazione del rapporto associativo avviene:

  • per dimissioni;
  • per morte;
  • per cancellazione d'ufficio.
Per la cancellazione d’ufficio è competente il Consiglio Direttivo che dovrà valutare ogni singolo caso, non senza aver preventivamente udito le giustificazioni dell’interessato.

Articolo 10 - Sede sociale
Il Gruppo stabilisce la sua sede Sociale in Cordignano. Qualora, per motivi di efficienza e/o di funzionalità, si renda opportuno cambiare località, è necessaria l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Esercizio sociale
L'esercizio sociale ha la durata di un anno solare.

Articolo 12 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea del Gruppo;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio dei Probiviri.

Articolo 13 - Assemblea del Gruppo
L'Assemblea del Gruppo è costituita da tutti Donatori Attivi ed Emeriti i quali hanno diritto ad un voto ciascuno. Si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria. Per la sua validità è necessaria la presenza della metà più uno dei donatori aventi diritto al voto (computando le eventuali regolari deleghe) in prima convocazione e con qualsiasi numero di presenze in seconda convocazione. Delibera validamente a maggioranza di voti dei presenti. Stabilisce le direttive generali del Gruppo. Elegge i membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri. Provvede all’approvazione dei bilanci.
L' Assemblea può essere convocata anche in seduta straordinaria da:

  • il Consiglio Direttivo;
  • un terzo (1/3) dei Donatori aventi diritto al voto che ne facciano richiesta motivata al Presidente.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette (7) ad un massimo di ventuno (21) Donatori aventi diritto al voto.
Il numero dei consiglieri non può comunque superare il tre per cento (3%) dei Donatori Attivi arrotondato per eccesso al numero dispari.
I suoi componenti durano in carica tre (3) anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, dovrà procedere alla elezione nel proprio seno di:

  • un Presidente;
  • uno o più Vicepresidenti;
  • un Tesoriere;
  • due o più Rappresentanti dei Donatori;
  • due o più Coordinatori;
Dovrà inoltre provvedere alla nomina di un Segretario.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il funzionamento e la direzione del Gruppo secondo l'indirizzo tracciato dall'Assemblea. Si riunisce almeno una volta ogni due (2) mesi e tutte le volte che il Presidente, o la maggioranza dei Consiglieri, lo ritenga necessario. Le sue riunioni saranno valide con la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito diramato dal Presidente almeno sette (7) giorni prima. Solo in casi eccezionali su invito verbale, telefonico o telegrafico effettuato con ventiquattro (24) ore in anticipo.

Articolo 15 - Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega; gli è riservata la pratica attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo; adotta deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione con l'obbligo di riferirne al Consiglio stesso nella prima riunione successiva. In caso di assenza o legittimo impedimento sarà sostituito in tutto dal Vicepresidente delegato.

Articolo 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:

  • tre (3) membri effettivi;
  • due (2) membri supplenti.
Durano in carica tre (3) anni e possono essere rieletti. I membri effettivi eleggeranno tra loro un Presidente.
Essi hanno il compito di controllare la gestione contabile e di riferirne all'Assemblea.

Articolo 17 - Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da:

  • tre (3) membri effettivi;
  • due (2) membri supplenti.
Durano in carica tre (3) anni e possono essere rieletti. I membri effettivi eleggeranno tra loro un Presidente.
Hanno il compito di giudicare inoppugnabilmente sui conflitti che possono verificarsi tra il Presidente o il Consiglio Direttivo e i Donatori. Il giudizio emesso dal Collegio dei Probiviri è definitivo e inappellabile.

Articolo 18 - Il Segretario
Ha il compito di mantenere efficiente la segreteria, redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Può non essere Donatore di Sangue. Dura in carica tre (3) anni e può essere rinominato.

Articolo 19 - Gratuità delle prestazioni
Le prestazioni fornite dagli aderenti, nonché tutte le cariche contemplate nel presente Statuto, dovranno essere prestate gratuitamente.

Articolo 20 - Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • contributi degli aderenti;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Articolo 21 - Patrimonio del Gruppo
Il patrimonio del Gruppo è costituito da:

  • valori mobiliari;
  • eventuale fondo di riserva.
L’Associazione, durante la propria vita, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 22 - Bilancio
I bilanci preventivo e consuntivo, redatti annualmente dal Consiglio Direttivo, sono approvati dall’Assemblea con voto palese a maggioranza dei presenti.

Articolo 23 - Leggi sanitarie
L'Assemblea è sottoposta a tutte le disposizioni di legge in materia sanitaria.

Articolo 24 - Assicurazione del volontari
L' Associazione è coperta da assicurazione per i propri aderenti che prestano attività di volontariato, come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 25 - Scioglimento del Gruppo
Lo scioglimento del Gruppo deve essere deliberato dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria. La deliberazione è valida solo se raccoglie i voti di almeno tre quarti (3/4) dei presenti. L'Assemblea, in caso di scioglimento, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità della liquidazione. Il patrimonio eventualmente esistente, soddisfatte tutte le obbligazioni, sarà destinato ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore in ottemperanza alle disposizioni del codice civile.

Articolo 26 - Modifiche allo Statuto
Per le modifiche al presente Statuto è competente l'Assemblea riunita in seduta straordinaria.
Essa delibera, in prima convocazione, con la presenza di tre quarti (3/4) degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 27 - Integrazioni
Il presente Statuto verrà integrato da un regolamento di attuazione.